Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi
DOI:
https://doi.org/10.19272/202008601004Parole chiave:
Responsabilità civile, Responsabilità oggettiva, Colpa, Rischio d’impresa, Art. 2049 c.c., Finalità solidaristica, Nesso di occasionalità necessaria.Abstract
La responsabilità dell’art. 2049 c.c. si caratterizza per il fondamento utilitaristico del vantaggio ricavato dall’altrui attività, che accomuna tutte le principali ricostruzioni dell’istituto. Ciò deve indurre ad escludere che la responsabilità oggettiva possa configurarsi in presenza di soggetti che perseguono finalità “altruistiche” (non basta l’assenza del fine di lucro) e, più precisamente, solidaristiche, in attuazione del dovere inderogabile sancito dall’art. 2 Cost. La peculiare natura solidaristica della cura animarum, impedisce di dare accesso alla regola della responsabilità oggettiva nelle relazioni gerarchiche ecclesiastiche. Tranne che il danno venga arrecato al di fuori dell’attività pastorale e caritatevole della Chiesa.