Il problema della configurabilità della responsabilità oggettiva delle diocesi e degli ordini religiosi per gli abusi sessuali commessi dai loro chierici e religiosi

Autori

  • A. Morace Pinelli

DOI:

https://doi.org/10.19272/202008601004

Parole chiave:

Responsabilità civile, Responsabilità oggettiva, Colpa, Rischio d’impresa, Art. 2049 c.c., Finalità solidaristica, Nesso di occasionalità necessaria.

Abstract

La responsabilità dell’art. 2049 c.c. si caratterizza per il fondamento utilitaristico del vantaggio ricavato dall’altrui attività, che accomuna tutte le principali ricostruzioni dell’istituto. Ciò deve indurre ad escludere che la responsabilità oggettiva possa configurarsi in presenza di soggetti che perseguono finalità “altruistiche” (non basta l’assenza del fine di lucro) e, più precisamente, solidaristiche, in attuazione del dovere inderogabile sancito dall’art. 2 Cost. La peculiare natura solidaristica della cura animarum, impedisce di dare accesso alla regola della responsabilità oggettiva nelle relazioni gerarchiche ecclesiastiche. Tranne che il danno venga arrecato al di fuori dell’attività pastorale e caritatevole della Chiesa.

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Pubblicato

2020-06-15

Fascicolo

Sezione

Dottrina