Puntualizzazioni di diritto costituzionale canonico sulla collegialità episcopale “affettiva” ed “effettiva”
DOI:
https://doi.org/10.19272/201708601006Parole chiave:
Collegio dei Vescovi, collegialità affettiva, collegialità effettiva, es. ap. Pastores gregis 8.Abstract
Il contributo esplora la concreta rispondenza delle espressioni di “collegialità affettiva” e “collegialità effettiva” e soprattutto il riscontro canonistico delle relative nozioni. Il magistero recente ha contribuito ad approfondire la riscoperta della collegialità episcopale in termini di originarietà, organicità e universalità intrinseca all’episcopato ed è giunto a enucleare la suddetta differenziazione (adombrata in Apostolos suos e chiaramente delineata in Pastores gregis e Apostolorum successores). Al di là dei positivi chiarimenti intervenuti, della felice assonanza fonetica e delle esigenze di ordine pratico che motivano l’adozione del binomio, il concetto di collegialità affettiva ed effettiva non appare troppo preciso e appagante. Le categorie rischiano soprattutto di confondere l’univocità e la valenza giuridica del principio collegiale. La collegialità indica in senso proprio il principio giuridico che presiede il funzionamento di un organo costituzionale (il Collegio dei Vescovi). La distinzione tra “collegialità affettiva” e “collegialità effettiva” appare insomma funzionale e descrittiva più che essenziale e analitica. Al di là della ricerca di una più soddisfacente qualificazione verbale e sistemazione concettuale, l’approfondimento dell’organicità della successione apostolica può aiutare pure la maturazione della forma mentis e della prassi pastorale.