Il foro personale del romano pontefice per i capi di stato
DOI:
https://doi.org/10.1400/238656Parole chiave:
diritto processuale, foro competente, giudice supremo.Abstract
Il can. 1405 § 1 stabilisce il foro personale del Romano Pontefice per determinati soggetti, tra i quali figurano i capi di Stato (n. 1). L’articolo presenta il senso, la portata e la ratio di quest’ultima riserva, comparando la disposizione vigente con la normativa anteriore contenuta nel Codice pianobenedettino. Al ta- le scopo il canone viene sottoposto a una progressiva esegesi dei singoli termini, peraltro attraverso l’esame sinottico con altri canoni che ribadiscono la funzione di giudice supremo del Romano Pontefice.