Tentativi di conciliazione in alcuni ricorsi contenzioso amministrativi presso la Segnatura Apostolica
DOI:
https://doi.org/10.19272/202408602015Parole chiave:
Composizione pacifica, Conciliazione, Mediazione, Revoca dell’atto amministrativo, Ricorso contenzioso amministrativo, Ricorso gerarchico, Rinuncia al ricorso, Segnatura Apostolica, TransazioneAbstract
Sono rarissimi i casi in cui un ricorso contenzioso amministrativo termini con una “compositio pacifica” formalizzata tra la parte ricorrente e la parte resistente e approvata dal Congresso della Segnatura Apostolica (cfr. art. 78, § 2 Lex propria). Sono meno rari i casi di una rinunzia implicita al ricorso, ad esempio con il mancato pagamento della cauzione entro il termine perentorio (cfr. art. 78, § 1 Lex propria). Se il Ricorrente rinunzia al ricorso in seguito alla citazione dell’istituzione curiale che ha emanato l’atto amministrativo impugnato, la Segnatura Apostolica chiederà alla parte resistente – prima di emettere il decreto di ammissione di cui all’art. 78, § 3, della Lex propria – se ha qualche obiezione alla rinuncia, dando un termine per la risposta (cfr. can. 1524, § 3). L’istituzione curiale può anche revocare il proprio decreto (cfr. can. 1739), che è l’oggetto del ricorso contenzioso amministrativo, senza aver bisogno del consenso della parte ricorrente o della Segnatura Apostolica. L’autorità inferiore non potrà revocare invece il proprio provvedimento, senza che l’istituzione curiale revochi il decreto con il quale lo ha confermato o emendato (cfr. can. 1739). Successivamente, il Segretario della Segnatura Apostolica emette il decreto di lis finita.