L’amministrazione invalida o illecita dei beni ecclesiastici (can. 1376 §1, 2°)
DOI:
https://doi.org/10.19272/202308602003Parole chiave:
amministrazione, rappresentanza, amministrazione invalida, atti invalidi di amministrazione, diritto penale canonico, beni ecclesiasticiAbstract
Il delitto formalizzato dal nuovo can. 1376 §1,2 è solo in apparenza chiaramente identificabile sotto il profilo giuridico. In realtà nasconde una certa confusione tra due concetti tecnici molto precisi: amministrazione e rappresentanza. Non è chiara neppure la distinzione tra amministrazione invalida e atti invalidi di amministrazione. Non è chiaro pure se l’imputabilità dell’atto invalido o illecito debba valere per chi decide l’atto (amministratore) o chi lo esegue (rappresentante) o chi lo doveva autorizzare. L’impressione è che non si tratti di una norma tecnica (giuridica) ma di principio (politica).
Pubblicato
2023-12-15
Fascicolo
Sezione
Dottrina