I rerum personarumque adiuncta e i requisiti materiali d’ammissione nel processus matrimonialis brevior coram episcopo (can. 1683, 2º)
DOI:
https://doi.org/10.19272/202308601001Parole chiave:
processo più breve, circostanze di fatto e di persona, nullità manifesta, brevità istruttoriaAbstract
L’articolo analizza i requisiti d’ammissione al processo più breve elencati nel can. 1683, 2º: la nullità mani-festa e la previsione d’istruzione breve. Mostra come le circostanze di fatto e di persona assumano particolare rilevanza nella valutazione del vicario giudiziale e come non si riferiscano solo alla valutazione relativa all’evidenza della nullità, ma anche alla brevità dell’istruzione.
Pubblicato
2023-03-31
Fascicolo
Sezione
Dottrina